Esami INTEGRATIVI e di IDONEITA'

 Intergativi e Idoneità

ESAMI INTEGRATIVI

 ISCRIZIONE: L’iscrizione presso il Liceo “Mamiani” di alunni provenienti da altri istituti scolastici o altri indirizzi, nelle classi terza, quarta o quinta è possibile previo superamento di esami integrativi relativi alle discipline non presenti nel piano di studi della scuola di provenienza degli alunni. L’accettazione della domanda è subordinata alla disponibilità di posti in una delle classi dell’istituto.

In base al Decreto del Ministro dell’Istruzione Azzolina, n. 5 del 08/02/2021, art. 4, punto 10, comma b), gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, passeranno alla classe seconda di uno dei nostri indirizzi senza sostenere gli esami integrativi. I docenti del consiglio di classe in cui verrà inserito/a provvederanno a fornire allo studente/alla studentessa le indicazioni per il recupero in itinere delle discipline, o parti di discipline, della scuola di destinazione che non trovano corrispondenza nel corso di studio di provenienza.

PROGRAMMI: Lo studente dovrà prendere contatti con la segreteria didattica, fornendo le pagelle degli anni precedenti a quello per il quale si richiede l’iscrizione e verificando, sempre con la segreteria didattica, i programmi delle discipline da integrare, per le annualità non effettuate nella scuola e nell’indirizzo di provenienza.

 ESAMI di IDONEITA’

 Che cosa sono gli esami di idoneità?

Gli esami di idoneità sono esami che debbono essere sostenuti su tutte le discipline, scritte e orali, dell’anno precedente a quello richiesto, così come previste dall’ordinamento del corso di studi per cui si fa domanda. Gli esami di idoneità infatti permettono il recupero di uno o più anni scolastici e possono essere sostenuti per acquisire il titolo di accesso alla classe che si intende frequentare nell’anno scolastico successivo a quello dell’esame.

Sono tenuti inoltre a sostenere l’esame di idoneità, limitatamente alle classi e agli anni di obbligo di istruzione (in genere prima e seconda della secondaria superiore), gli allievi in istruzione parentale, per i quali è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla classe successiva.

Si fa presente che gli esami di idoneità non comportano una riduzione della durata del corso di studi ma costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, ad eccezione dell’idoneità per istruzione parentale.

Entro quando vanno presentate le domande?

Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto, e debbono pervenire al Dirigente Scolastico della scuola prescelta come sede d’esame entro il 15 di luglio.

Gli studenti che si ritirano entro il 15 marzo devono fare domanda per sostenere gli esami di idoneità entro il 20 marzo, se non diversamente stabilito dalla C.M. sulle iscrizioni.

Quando si svolgono gli esami di Idoneità?

La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal Dirigente Scolastico, sentito il Collegio dei docenti. Tali esami si svolgono di norma tra gli ultimi giorni di agosto e i primi giorni di settembre, e comunque prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.

Quando viene pubblicato il calendario degli esami?

Il calendario degli esami viene pubblicato all’albo della scuola e sul sito di Istituto entro il 10 agosto di ogni anno. I candidati e/o le loro famiglie sono tenuti a prendere visione autonomamente delle date d’esame.

Chi può sostenere gli esami di idoneità nella scuola secondaria superiore?

Per l’accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito regolarmente gli studi. Ad es.: non può sostenere l’esame uno studente che abbia un anno in meno dei suoi compagni che stanno in quel momento frequentando la classe richiesta.1 Deve avere inoltre la licenza della Scuola Secondaria di Primo Grado (Scuola Media).2

L’esame di idoneità può essere sostenuto, secondo le disposizioni della vigente normativa scolastica:

  • dagli allievi interni di un istituto che volessero recuperare l’anno o gli anni persi a seguito di non Ad es.: uno studente ha frequentato la classe seconda e non è stato ammesso alla classe terza. L’anno successivo (non nello stesso anno in cui è risultato non ammesso), mentre sta ripetendo la classe seconda, può fare domanda di idoneità per la classe quarta.
  • da candidati esterni (cosiddetti “privatisti”).
  • dagli allievi in istruzione parentale, limitatamente alle classi e agli anni di obbligo di istruzione (in genere prima e seconda della secondaria superiore), per i quali è obbligatorio ai fini dell’ammissione alla classe successiva. Essi sono equiparati ai candidati 3
  • dagli studenti che si ritirano entro il 15 marzo dell’anno scolastico in Essi possono sostenere esami di idoneità presso il proprio o altri istituti per accedere alla classe successiva a quella frequentata. Si ricorda però che il ritiro dalla frequenza scolastica presso l’Istituto comporta la perdita per l’anno scolastico della qualifica di studente/studentessa della scuola pubblica. Essi sosterranno dunque l’esame di idoneità in qualità di candidati esterni. Gli allievi ancora soggetti all’obbligo scolastico non possono ritirarsi dalla frequenza scolastica.

Note:

  1. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo prescritto dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell’anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore. Cfr. OM 91/2001, art. 19, commi 1-2-3.
  2. A titolo di esempio: un candidato che ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado (Licenza Media) nell’Anno Scolastico 2017-2018 potrà sostenere nell’Anno Scolastico 2018-2019 l’idoneità alla classe II, nell’Anno Scolastico 2019-2020 l’idoneità alla classe III, nell’Anno Scolastico 2020-2021 l’idoneità alla classe IV e nell’Anno Scolastico 2021-2022 l’idoneità alla classe V.
  3. Cfr. il Decreto Legislativo n. 63 del 13 aprile 2017, art. 23, comma 1 “Istruzione parentale. 1. In caso di istruzione parentale, i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza. Tali alunni o studenti sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva in qualità di candidati esterni presso una scuola statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.”. Cfr. inoltre la Nota MIUR 781 del 04/02/2011, e la Nota USR-Emilia-Romagna n. 5371 del 23/04/2014.

 Gli alunni, interni o esterni, che nell’anno scolastico non hanno conseguito la promozione alla classe successiva possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami di idoneità soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo (in questo caso sosterranno i c.d. esami integrativi). Ad esempio se un alunno non ha conseguito la promozione al terzo anno del Liceo Linguistico, non può, nello stesso anno scolastico, sostenere esami di idoneità alla quarta classe del Liceo Linguistico o alla quarta classe di un altro indirizzo.

  • Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo prescritto dal conseguimento della licenza di scuola media i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità; coloro che, nell’anno in corso, abbiano compiuto o compiano il ventitreesimo anno di età sono altresì dispensati dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio Cfr. OM 91/2001, art. 19, commi 1-2-3.
  • A titolo di esempio: un candidato che ha conseguito il Diploma di Scuola Secondaria di Primo Grado (Licenza Media) nell’Anno Scolastico 2017-2018 potrà sostenere nell’Anno Scolastico 2018-2019 l’idoneità alla classe II, nell’Anno Scolastico 2019-2020 l’idoneità alla classe III, nell’Anno Scolastico 2020-2021 l’idoneità alla classe IV e nell’Anno Scolastico 2021-2022 l’idoneità alla classe

Commissione d’esame

La commissione d’esame per gli esami di idoneità ed integrazione viene nominata dal Dirigente Scolastico entro il mese di giugno di ogni anno, sentito il parere del Collegio dei Docenti. Essa comprende docenti di tutte le discipline oggetto d’esame, e può operare per sottocommissioni.

La commissione d’esame per gli esami di idoneità opera sia per gli allievi interni che per i candidati esterni, ivi compresi gli studenti in educazione parentale.

Come si svolge l’esame di idoneità?

Il candidato deve sostenere davanti alla commissione, anche articolata in sottocommissioni, le prove di idoneità su tutte le discipline, scritte, orali e pratiche, dell’anno precedente a quello richiesto, così come previste dall’ordinamento del corso di studi per cui si fa domanda.

La seguente tabella riassume le prove scritte e orali da sostenere per gli indirizzi attivati nell’Istituto, secondo il calendario d’esame pubblicato ogni anno:

 

Indirizzo Prove scritte da sostenere Prove orali da sostenere
Scienze Umane
  • Italiano
  • Inglese
  • Matematica
 

Tutte le discipline previste dal corso di studi, comprese quelle già oggetto delle prove scritte

Scienze Umane

Opzione Economico-Sociale

  • Italiano
  • Inglese
  • Spagnolo
  • Matematica
Tutte le discipline previste dal corso di studi, comprese quelle già oggetto delle prove scritte
Linguistico
  • Italiano
  • Inglese
  • Francese
  • Tedesco
  • Cinese
  • Matematica
Tutte le discipline previste dal corso di studi, comprese quelle già oggetto delle prove scritte
Classico
  • Italiano
  • Inglese
  • Matematica
  • Latino
  • Greco
Tutte le discipline previste dal corso di studi, comprese quelle già oggetto delle prove scritte

 

La valutazione finale viene effettuata nel corso di uno scrutinio al quale partecipano tutti i membri della commissione. Gli esami di idoneità si intendono superati solo se il candidato ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le materie. In caso di esito negativo, la commissione può giudicare il candidato idoneo ad una classe inferiore a quella richiesta.

Programmi dell’esame di idoneità

I programmi d’esame fanno riferimento alle conoscenze, alle abilità e alle competenze previste dal profilo formativo in uscita delineato nelle indicazioni nazionali per i Licei e gli Istituti Tecnologici.

Eventuali indicazioni dei candidati in vista degli esami devono essere preventivamente concordate con l’Istituto, e devono comunque ricevere un parere positivo dalla commissione d’esame in fase di revisione di adeguatezza dei programmi. La sufficienza e la congruenza di tali programmi con quanto sopra disposto è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.

Gli argomenti indicati nei programmi possono essere studiati anche su altri testi rispetto a quelli indicati nei programmi stessi.