Regolamento d'Istituto
Art. 1 Principi fondamentali
- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione della cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione e sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
- Per raggiungere gli obiettivi sopra citati è indispensabile un rapporto diretto e produttivo fra insegnanti e studenti, basato sulla consultazione reciproca e sulla collaborazione.
Art. 2 Diritti degli studenti
- Lo studente ha il diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno; inoltre deve avere la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti anche in collaborazione con i docenti e di realizzare iniziative autonome.
- La scuola garantisce l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di indirizzo e di istituto; garantisce inoltre che le assemblee di classe vengano distribuite in modo equo tra le ore di tutte le materie.
- Lo studente ha diritto a un’adeguata informazione riguardo alla valutazione orale e scritta, al fine di attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento; ha pertanto diritto che il compito scritto venga riconsegnato almeno 15 giorni prima del compito successivo, e che la valutazione della prova orale sia comunicata entro la lezione successiva, unitamente ai criteri che l’hanno determinata.
- Lo studente ha il diritto di non dovere sopportare un’eccessiva assegnazione di lavoro scolastico da svolgere nel fine settimana per reintegrare le indispensabili energie psico-fisiche spese durante la settimana e di essere esonerato, di norma, da valutazioni orali e scritte nelle ore del lunedì, ad eccezione dei periodi prossimi agli scrutini; ha inoltre diritto ad essere informato dei compiti assegnati attraverso il registro di classe.
- La scuola deve garantire la salubrità e la sicurezza degli ambienti e informare lo studente riguardo alle norme di sicurezza vigenti; deve inoltre garantire esercitazioni di evacuazione secondo un piano prestabilito.
- La scuola deve garantire la disponibilità e l’utilizzo di un’adeguata strumentazione tecnologica.
Art. 3 Doveri degli studenti
- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1.
- Gli studenti sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d’Istituto e dalle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (dlg 81/2008)
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
- La scuola non assume nessuna responsabilità per oggetti o denaro di proprietà di singoli. Tali oggetti vanno custoditi esclusivamente da chi li detiene.
Art. 4 Mancanze disciplinari
I comportamenti contrari ai doveri di cui all’art. 3 e al Patto di corresponsabilità educativa configurano mancanze disciplinari. In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
- ritardi;
- assenze non giustificate;
- mancanza del materiale didattico occorrente;
- non rispetto delle consegne a casa;
- non rispetto delle consegne a scuola;
- disturbo delle attività didattiche;
- utilizzare dispositivi elettronici (smartphone, ecc) senza l’autorizzazione del docente di classe o per usi non inerenti l’attività didattica;
- fumare nei locali all’interno e nelle aree di pertinenza della scuola (Legge 128/2013);
- recare danno ai locali, agli oggetti e agli strumenti appartenenti alla scuola;
- un comportamento indisciplinato e oltraggioso nei confronti dei docenti e del personale scolastico in qualsiasi momento dell’attività didattica (compresi intervallo e sostituzioni);
- falsificare documenti inerenti l’attività scolastica (giustificazioni, registri, etc.);
- sottrarre materiale di proprietà della scuola o di chiunque altro all’interno di essa;
- violenze psicologiche o fisiche verso gli altri;
- compiere qualsiasi atto che violi o comprometta l’incolumità altrui.
Le infrazioni compiute durante i viaggi d’istruzione o nel corso di qualsiasi altra attività didattica condotta all’esterno dei locali della scuola saranno equiparate a quelle compiute all’interno degli edifici scolastici.
In caso di mancanze disciplinari, gli organi di cui all’art. 6 valutano l’opportunità di irrogare le sanzioni di cui sotto.
Art. 5 Sanzioni
Le sanzioni riferite alle infrazioni sopra citate sono:
- richiamo verbale;
- consegna da svolgere in classe;
- consegna da svolgere a casa;
- ammonizione scritta sul registro di classe;
- sequestro del telefonino (privo della sim card) o di altre apparecchiature il cui uso è vietato e consegna degli stessi alla famiglia;
- esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi d’istruzione, stages, etc.);
- sospensione fino a quindici giorni;
- sospensione oltre i quindici giorni;
- sospensione con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi;
- per le mancanze di cui all’art. 4, lett. i) ed l) lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione;
- per l’infrazione di cui all’art. 4, lett. h), sono previste sanzioni pecuniarie da € 25,00 a € 250,00 ai sensi della legge del 28 dicembre 2001 n. 448, art. 7 comma 1.
Art. 6 Organi competenti ad infliggere sanzioni
- Il singolo docente e/o il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all’art. 5 dalla lett. a) alla lett. e).
- Il Consiglio di Classe e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni di cui all’art. 5, lett. j) ed k).
- Il Consiglio di Classe può irrogare le sanzioni di cui all’art. 5, lett. f) e g).
- Il Consiglio d’Istituto può irrogare le sanzioni di cui all’art. 5 lett. h) e i).
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’Esame sono inflitte dalla Commissione d’Esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Si precisa che il Consiglio di Classe si pronuncerà in materia disciplinare nella composizione allargata a tutte le componenti, compresi studenti e genitori. Nel caso in cui tuttavia lo studente sanzionato o un suo genitore faccia parte di questo organo, si procederà alla nomina di un sostituto individuabile nelle figure elette come supplenti nelle elezioni degli organi collegiali.
Il Consiglio di Istituto si pronuncerà in materia disciplinare secondo le stesse modalità, fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte del collegio lo studente oggetto di provvedimento disciplinare o un suo genitore.
Art. 7 Procedimento disciplinare
- Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico; esercizio del diritto di difesa da parte dello studente; decisione.
- Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
- Per le sanzioni che prevedono la sospensione e il pagamento del danno, lo studente (se minorenne) deve esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
- Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
- In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del Coordinatore di classe.
- Qualora lo studente sottoposto a procedimento disciplinare chieda il trasferimento in altro istituto, la scuola dovrà produrre documentazione comprovante le sanzioni disciplinari inflitte e le relative motivazioni che, inserita nel fascicolo personale, seguirà lo studente nel trasferimento. Se il testo della sanzione contiene riferimenti a dati sensibili che riguardino altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa, dovrà essere salvaguardata l’identità delle persone coinvolte nella vicenda (nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 e del D.M. n. 306/2007).
- Il cambiamento di scuola non pone fine ad un procedimento disciplinare iniziato, che segue il suo iter fino alla conclusione.
I procedimenti disciplinari sono attivati nel rispetto dei principi contenuti nell’art. 1 del D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235.
Art. 8 Organo di garanzia ed impugnazioni
- Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte degli studenti e in generale da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito Organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Se l’Organo di garanzia non decide entro tale termine, la sanzione si deve ritenere confermata.
- L’Organo di garanzia è un’apposita commissione interna alla scuola presieduta dal Dirigente scolastico e composta da: 1 docente designato dal Consiglio di Istituto; 1 rappresentante eletto dagli studenti; 1 rappresentante eletto dai genitori. Tale organo dura in carica tre anni, fatta salva la componente alunni che viene rinnovata annualmente.
- L’Organo di garanzia si pronuncia in composizione “perfetta”. In caso di parità di voto il parere espresso dal Dirigente scolastico ha valore doppio.
- Nel caso in cui faccia parte dell’Organo di garanzia il docente che ha irrogato la sanzione contro cui si ricorre, ovvero lo studente oggetto del provvedimento disciplinare, o un suo genitore, subentreranno un sostituto indicato dallo stesso Consiglio di Istituto per la parte docente, le figure elette come supplenti per la componente genitori e alunni in occasione delle elezioni.
- Qualora l’Organo di garanzia respinga il ricorso, lo studente (o chi ne abbia tutela) ha il diritto di appellarsi a un organo di garanzia regionale di cui all’art. 2, comma 3 del D.P.R. del 21 novembre 2007 n. 235.
Art.9 Procedure per l'elezione dei membri dell'Organo di Garanzia
- Il docente è nominato dal Consiglio di Istituto; le elezioni della componente dei genitori avverranno contestualmente al rinnovo triennale delle rappresentanze dei genitori nel Consiglio di Istituto, e, qualora tale concomitanza non si verifichi, contestualmente alle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe. La componente studenti nell’Organo di garanzia dovrà essere eletta annualmente, in coincidenza col rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. Per l’Organo di garanzia dovranno essere eletti anche due supplenti, uno per la componente genitori ed uno per la componente alunni, nel caso in cui particolari circostanze rendano necessarie le procedure di surroga, di cui sopra all’art. 8 comma
- Per la componente dei genitori e degli allievi le candidature potranno avvenire mediante liste di candidati; ciascuna lista potrà contenere al massimo 10 candidati. Le liste dei candidati possono prevedere o meno dei presentatori di lista.
- Le liste devono essere presentate in segreteria dal ventesimo al quindicesimo giorno antecedente la data delle operazioni elettorali, come avviene per il Consiglio di Istituto.
- La normativa di riferimento per le operazioni elettorali è quella valida per l’elezione degli organi collegiali in genere.
Art. 10 Orario, vigilanza degli alunni, cambio dell'ora
- Di anno in anno il Dirigente Scolastico, su parere del Collegio Docenti e del Consiglio d’Istituto, decide in merito alla determinazione dell’orario antimeridiano delle lezioni. L’intervallo si svolge tra la seconda e la terza ora di lezione per una durata massima di 15 minuti. I docenti devono entrare in aula 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. In orario pomeridiano la scuola rimane aperta nei giorni da martedì a venerdì nelle sue due diverse sediper consentire lo svolgimento di attività curricolari ed extra-curricolari, come sostegno, recupero, sportello didattico, progetti, etc., fino alle 18:30.
- I docenti nelle ore di servizio hanno l’obbligo di vigilare sul comportamento degli alunni, in particolare durante l’ingresso, le ore di lezione e di permanenza nella scuola e durante l’uscita; la mancata vigilanza può configurarsi come responsabilità civile e penale. La sorveglianza nelle aule e negli spazi concessi agli studenti durante l’intervallo sarà garantita dalla presenza di un congruo numero di docenti. Il personale ausiliario collaborerà con il personale docente alla vigilanza nell’ambito del reparto assegnato, segnalando eventuali situazioni di irregolarità. Durante gli spostamenti dall’istituto verso altre sedi (palestre, laboratori, sale cinematografiche, ecc.) gli studenti dovranno muoversi sotto la vigilanza dei docenti e/o del personale ausiliario autorizzato, salvo il caso di attività autogestite.
- I Docenti di Educazione fisica sono autorizzati ad accompagnare le classi o le squadre a loro affidate, a prescindere dal numero di allievi, negli spostamenti dalla sede di servizio alle palestre esterne o in altri luoghi (campo sportivo scolastico, spiaggia, …) onde svolgere le attività curricolari.
- Al cambio dell’ora i docenti provvederanno a spostarsi con sollecitudine, garantendo un puntuale inizio della lezione successiva. Durante tali cambi, gli studenti devono rimanere nelle rispettive aule fino all’arrivo del docente.
Vanno limitate al massimo le uscite temporanee dall’aula durante le ore di lezione; non è consentita l’uscita a più di un allievo alla volta. Per nessun motivo è consentita l’uscita dall’Istituto senza il permesso scritto del Dirigente Scolastico o da un suo incaricato.
Lo studente ha il dovere di utilizzare personalmente il proprio badge all’ingresso e recarsi rapidamente nella propria aula.
Art. 11 Giustificazioni delle assenze, entrate in ritardo e uscite anticipate
1. Libretto delle assenze
- Se l’alunno è minorenne, un genitore o chi ne fa le veci deve recarsi personalmente a ritirare il libretto e a depositare la firma presso la sede di frequenza del figlio.
- Il libretto va compilato in ogni sua parte.
- Non verranno consegnati i libretti senza la foto-tessera.
2. Giustificazione delle assenze
Gli studenti che siano stati assenti vengono riammessi alle lezioni dal docente della prima ora, previa effettuazione della giustificazione sul libretto da parte del genitore o dello studente maggiorenne. Dopo 5 giorni di assenza è obbligatorio il certificato medico, che verrà consegnato al docente della prima ora il quale provvederà a consegnarlo in segreteria didattica per inserirlo nel fascicolo personale dello studente. Se l’assenza di 5 o più giorni è programmata, gli studenti hanno l’obbligo di presentare una comunicazione preventiva al proprio coordinatore scritta dal genitore o da chi ne fa le veci. Ciò è valido anche per i maggiorenni. Nell’ultimo mese precedente la chiusura del quadrimestre, in considerazione delle particolari esigenze didattiche, non varranno più le regole generali sopra esposte, bensì permessi concessi dal dirigente scolastico ad personam e documentati.
3. Entrate posticipate
E’ concesso l’ingresso in ritardo entro e non oltre 5 minuti (8:15, segnato sul registro come Ritardo Breve) per motivi di trasporto. Tale ritardo non necessita di giustificazioni; sarà il coordinatore di classe a valutare l’effettiva occasionalità di tali ritardi.
Per ritardi superiori ai 5 minuti e comunque entro la prima ora, lo studente dovrà regolarizzare la giustificazione da parte del genitore entro la giornata successiva. Sarà il docente della prima ora ad ammettere lo studente in classe, verificandone l’effettuazione della giustificazione.
Per gli ingressi dopo la prima ora, sono consentiti solo in presenza di giustificazione da parte del genitore. Sarà il docente dell’ora di ingresso a verificare l’avvenuta giustificazione e ad ammettere quindi in classe lo studente.
Eventuali deroghe saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori delegati.
Il reiterarsi dei ritardi sarà segnalato dal Coordinatore di classe al Dirigente Scolastico.
4. Uscite anticipate
Per gli alunni minorenni, al momento dell’uscita, è obbligatoria la presenza del genitore o di un suo delegato maggiorenne (tramite opportuno modello presente nel sito e da consegnare in segreteria didattica). In caso di impossibilità ad essere presente, il genitore lo segnalerà alla Presidenza attraverso una mail o un fax (a cui allegherà la fotocopia del proprio documento di identità) all’ufficio didattica, che potrà effettuare un’ulteriore verifica. La concessione del permesso di uscita – in questo caso – sarà a discrezione del dirigente scolastico o di un suo delegato.
Gli studenti non potranno lasciare autonomamente la classe ma sarà compito del personale comunicare l’arrivo del genitore. Il docente in orario segnerà sul registro elettronico l’orario di uscita. Se l’orario di uscita coincide con quello dell’intervallo, sarà cura dello studente avvisare il docente in sorveglianza (fino alle 10:10 il docente in orario alla seconda ora) che controllerà che il libretto sia firmato dal Dirigente o da un suo delegato e segnerà sul registro l’orario di uscita.
Gli alunni maggiorenni che devono uscire anticipatamente rispetto al normale orario scolastico, devono consegnare il libretto debitamente firmato e compilato all’ingresso sul tavolo dei collaboratori scolastici (comunque entro e non oltre le ore 10:00). I libretti verranno firmati dal Dirigente Scolastico o dal suo sostituto e riconsegnati in classe agli interessati. Sarà compito dell’Insegnante presente al momento della riconsegna del modello ad annotare sul registro elettronico di classe l’orario del permesso di uscita.
Art. 12 Conservazione degli spazi, uso delle strutture in dotazione (laboratori, palestre, biblioteche)
Gli spazi della scuola, laboratori, biblioteche, palestre, aule video e aule speciali, possono essere utilizzati per l’attività curricolare del mattino da tutte le classi secondo un orario interno rispondente alle esigenze di funzionalità didattica. La modalità di accesso sarà dunque legata all’orario stabilito e subordinata alla presenza del docente che dovrà prestare attenta sorveglianza.
L’uso di tali strutture per attività pomeridiane curricolari (integrative ed opzionali) ed extra-curricolari viene garantito e regolato da un orario concordato tra i docenti. E’ necessaria anche per l’uso pomeridiano di dette strutture la presenza di un docente responsabile.
E’ vietato utilizzare i computer presenti in Istituto senza la presenza di un docente o l’autorizzazione della Presidenza. L’utilizzo di Internet sarà vigilato e ristretto solo ai momenti in cui gli alunni siano al lavoro con l’insegnante.
Gli alunni, il personale docente e non docente sono responsabili in prima persona del corretto utilizzo e della conservazione delle strutture scolastiche, delle dotazioni tecnico-scientifiche, dei laboratori, delle biblioteche, delle palestre. In particolare il prestito di vocabolari è consentito soltanto al personale docente che sarà responsabile del prelievo e della restituzione dei volumi.
Norme specifiche per l’accesso alla biblioteca
L’accesso ai locali Biblioteca è consentito a studenti e personale in servizio presso i Licei.
La biblioteca è aperta nell’orario annualmente stabilito.
E’ ammesso al prestito esclusivamente il materiale catalogato come FC (Facile Consumo); quanto risulta inventariato e non catalogato come FC, è escluso dal prestito.
L’apertura della Biblioteca è garantita solo in presenza dei responsabili.
Norme di comportamento: non si introducono in biblioteca giacche, zaini, borse ingombranti, cibi o bevande.
Prestito: è consentito a studenti e personale in servizio presso il Liceo ed è della durata massima di 30 giorni, rinnovabile se non sono pervenute richieste da parte di altri utenti.
Non è consentito usufruire del prestito di più di 2 opere contemporaneamente. La mancata restituzione o il danneggiamento del materiale prestato comportano la sostituzione dello stesso a spese dell’utente. Il ritardo, nella restituzione, di un mese rispetto all’invio del primo avviso, comporta l’esclusione da ulteriori prestiti.
Consultazione: le enciclopedie, le collane, i dizionari, i testi di valore, ecc., non vengono concessi in prestito.
Art. 13 Modalità di comunicazione tra docenti, studenti e famiglie
I colloqui tra i docenti, le famiglie e gli studenti vengono garantiti:
- dagli incontri del mattino nell’ora che sarà indicata dai singoli docenti;
- dagli incontri periodici pomeridiani il cui calendario viene tempestivamente comunicato. Le modalità degli incontri sono stabilite annualmente dal Collegio dei Docenti.
Ogni qualvolta lo si ritenga opportuno e per motivate ragioni, i coordinatori, il Consiglio di Classe o il Dirigente Scolastico in prima persona, si riservano il diritto di inviare comunicazioni scritte o prendere contatti telefonici con le famiglie, invitandole ad incontri che possono avvenire al di fuori del calendario ufficiale.
Eventuali comunicazioni relative a variazioni d’orario, iniziative didattiche, culturali, ecc. vengono tempestivamente segnalate a tutti gli interessati.
Art. 14 Assemblee
La convocazione degli organi collegiali avviene rispettando le seguenti modalità.
1. Per le assemblee di classe si osservi:
- E’ consentito l’ordinato svolgimento di un’assemblea di classe al mese, della durata di ore due;
- Non possono tenersi assemblee nell’ultimo mese delle lezioni;
- All’assemblea di classe possono partecipare il dirigente scolastico e i docenti che lo vogliano. Il docente con orario di servizio coincidente con le ore dell’assemblea di classe e/o di Istituto è tenuto alla vigilanza degli alunni;
- L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana ed è obbligatorio procedere alla turnazione degli insegnanti a cui viene richiesta;
- L’assemblea di classe dovrà essere richiesta al docente interessato tre giorni prima della data stabilita e successivamente autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
2. Per quanto concerne le assemblee di Istituto vale il seguente regolamento:
- I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe costituiscono il Comitato Studentesco di Istituto;
- L’assemblea di Istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti;
- L’ordinato svolgimento dell’assemblea deve essere assicurato dal Comitato Studentesco;
- L’assemblea viene presieduta da uno dei rappresentanti di Istituto;
- La data di convocazione e l’ordine del giorno devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento dell’assemblea, per evidenti ragioni organizzative;
- Il Dirigente Scolastico, verificata la rispondenza del documento, contenente l’ordine del giorno, autorizza l’Assemblea.
- L’assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento da approvare nella prima assemblea dell’anno. Esso viene consegnato al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto;
- Lo svolgimento delle assemblee avviene nel limite delle ore di lezione;
- Alle assemblee può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici; occorre la delibera del Consiglio di Istituto;
- Non si organizzano assemblee nell’ultimo mese di lezione;
- L’ordine del giorno può contenere l’approfondimento di tematiche relative all’istruzione e sociali, per lo sviluppo della formazione culturale e civile degli studenti;
- Durante lo svolgimento dell’assemblea verrà organizzata la vigilanza da parte dei docenti in servizio;
- Considerata la disponibilità dei locali, l’assemblea può articolarsi per classi parallele e/o per indirizzi di studio;
- La data di svolgimento dell’assemblea e i locali in cui si terrà saranno resi noti tramite registro elettronico;
3. I consigli di classe e d’interclasse sono convocati dal Dirigente Scolastico o, su richiesta motivata e scritta dal coordinatore, dalla maggioranza dei suoi componenti o dalla totalità di una componente, con un preavviso di almeno cinque giorni. Il consiglio di classe può riunirsi anche in forma assembleare con docenti e studenti qualora tutte le componenti ne ravvisino la necessità. Il coordinatore di classe funge da segretario verbalizzatore.
Art. 15 Soggiorni studio individuali all'estero
Le esperienze di studio compiute all’estero da studenti italiani della scuola secondaria di secondo grado, attraverso i soggiorni individuali per periodi di studio che non possono avere durata superiore all’anno scolastico, sono valide per la riammissione nella scuola di provenienza e valutate, sulla base della loro coerenza con gli obiettivi didattici previsti dai programmi di insegnamento italiani.
A tale scopo il Consiglio di classe acquisisce informazioni relativamente ai piani di studio che l’alunno intende svolgere e al sistema di valutazione seguito presso la scuola straniera.
I consigli di classe e i docenti del Liceo “Mamiani” che si trovino ad operare in questi casi si atterranno alle seguenti indicazioni operative anche con riferimento alla Nota MIUR 843/aprile 2013.
- Sarà cura della famigliaconsegnare le valutazioni conseguite nelle discipline affrontate oltre ad ogni documento che possa certificare il tipo di esperienza seguita.
- Si richiede, durante il periodo trascorso all’estero, la disponibilità a mantenere i rapporti con il docente individuato all’interno del Consiglio di Classe come tutor.
- Il Consiglio di Classe terrà presente soprattutto le competenze necessarie al proseguimento degli studi nella classe successiva piuttosto che la puntuale ricognizione dei contenuti disciplinari e comunque seguendo le indicazioni del competente Collegio dei Docenti.
- ll recupero dei contenuti propedeutici avverrà nel corso dell’anno scolastico e lo studente riceverà l’assegnazione del credito nello scrutinio di fine anno dell’anno successivo la frequenza all’estero. Per l’assegnazione del credito il Consiglio di Classe terrà conto sia dei risultati ottenuti nella scuola frequentata all’estero, sia dei risultati ottenuti nelle valutazioni in classe in corso d’anno, sia del percorso scolastico complessivo dello studente, o comunque secondo le indicazioni del competente Collegio dei Docenti.
Prima della partenza
- Individuare all’interno del corpo docente del Consiglio di Classe un insegnante che come tutor segua l’alunno, gli fornisca la documentazione specificata al punto successivo e curi i primi contatti con la scuola che lo ospita.
- Fornire all’alunno indicazioni scritte precise sui contenuti minimi per tutte le discipline.
Art. 16 Regolamento viaggi di istruzione
La scuola, nei suoi tre indirizzi, considera i viaggi di istruzione, soggiorni studio all’estero, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, visite a enti istituzionali, amministrativi, laboratori ambientali, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere e italiane, parte integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.
I viaggi di istruzione comprendono:
- I viaggi di integrazione culturale, effettuati in Italia e all’estero, la partecipazione a manifestazioni culturali e a concorsi, gemellaggi con scuole italiane o estere;
- Viaggi ad integrazione della preparazione di indirizzo per un’efficace integrazione tra scuola e mondo del lavoro (visite aziendali, mostre, tirocini turistici);
- Visite guidate;
- Viaggi connessi ad attività sportive (campeggi, settimane bianche, verdi, azzurre, stages).
La proposta è formulata, discussa e approvata dal Consiglio di Classe entro il 15 novembre. Ad organizzare il viaggio è un docente del medesimo Consiglio. L’itinerario deve essere rispondente ai programmi di studio dell’anno di corso.
Per l’attuazione del viaggio è richiesta, di norma, la partecipazione dei due terzi degli alunni della classe, fatte salve situazioni eccezionali che verranno valutate di volta in volta dal Consiglio di Classe e dal Dirigente Scolastico.
I docenti accompagnatori sono individuati, di norma, all’interno del Consiglio di Classe, preferibilmente fra quelli di materie attinenti alle finalità del viaggio, assicurando l’avvicendamento.
Ogni 15 alunni va di norma designato un docente accompagnatore. La stessa norma vale anche per i Soggiorni studio. Va anche indicato un docente di riserva per eventuali imprevisti. Ad accompagnare l’alunno disabile o l’alunno con problematiche di salute note può essere un docente di sostegno o un docente di classe o un educatore o un genitore, tenendo in considerazione la gravità della disabilità e/o delle patologie note.
Può essere prevista dal Consiglio di Classe la partecipazione del personale A.T.A. in qualità di collaborazione con i docenti, nell’ambito delle proprie mansioni.
Il docente organizzatore compilerà la richiesta per il viaggio sugli appositi moduli da ritirare presso la Segreteria Didattica e riconsegnerà tali schede alla medesima perché possa istruire il procedimento amministrativo, entro il 30 novembre.
Il versamento della caparra confirmatoria, non restituibile, di € 50,00 per viaggi in Italia di 2 giorni e di € 120 per viaggi di 6 giorni o più in Italia o all’estero, va eseguito sul conto corrente bancario indicato dalla scuola, a seguito di relativa comunicazione, entro la data del 10 dicembre. Il saldo si effettua entro il 30° giorno dalla partenza.
Il tetto massimo di spesa per viaggio di istruzione e per ciascun alunno è stabilito in € 440,00 per viaggi all’estero, € 400,00 per viaggi in Italia, € 700,00 per soggiorni studio all’estero.
La durata del viaggio di istruzione è rapportata alla classe di iscrizione:
- Fino a tre giorni per le classi prime, in Italia
- Fino a quattro giorni per le classi 2″ e 3″, in Italia
- Fino a 7 giorni consecutivi per le classi quarte e quinte, un viaggio che può essere anche all’estero
- Fino a 7 giorni per il soggiorno studio all’estero
Le classi 2^, 3^, 4^e 5^ possono aderire ad un gemellaggio o ad un soggiorno di studio e, in questo caso, non possono partecipare anche ad un viaggio di istruzione.
Eventuali deroghe saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico previa richiesta motivata del Consiglio di Classe
La scuola destina gli avanzi di amministrazione dei viaggi d’istruzione dell’anno precedente ed una eventuale quota di contributi volontari delle famiglie fino ad un massimo complessivo di € 10.000 agli alunni le cui condizioni socio-economiche rendano difficile la partecipazione. Le condizioni per l’attribuzione del contributo saranno valutate considerando la dichiarazione ISEE del nucleo famigliare pari o inferiore a quella definita dal Comune di Pesaro nel bando annuale per la concessione del contributo per l’acquisto dei libri di testo nell’anno scolastico di riferimento.
La rinuncia e/o il ritiro dalle diverse tipologie di viaggio, sopra descritte, nei 30 gg. precedenti l’effettuazione del viaggio, possono comportare il pagamento di una penale stabilita dall’agenzia di viaggio.
Per altri aspetti è fatto rinvio al DPR. n. 275 dell’8/3/1999, allo Statuto degli Studenti e al Patto Educativo di Corresponsabilità di cui al DPR. n. 235 del 21/11/2007.
Art. 17 Patto di corresponsabilità formativa
E’ un atto scritto che nasce da un’idea complessiva e condivisa di responsabilità comune nell’educazione dei ragazzi: con esso la scuola, gli studenti e i genitori si impegnano al rispetto delle norme contenute nel Regolamento di istituto e all’attuazione di tutte le misure più efficaci per realizzare un’azione educativa quanto più possibile partecipata.
Il Patto di corresponsabilità educativa, elaborato dal Collegio dei Docenti e approvato dal Consiglio di Istituto, viene sottoscritto all’atto dell’iscrizione al primo anno del corso di studi dagli studenti e dalle loro famiglie, oltre che dal Dirigente scolastico. La sua validità copre l’intero quinquennio.
Integrazione al regolamento d'Istituto
Sezione “Prevenzione e contrasto delle nuove forme di devianza: “BULLISMO E CYBERBULLISMO”
Premessa
La realtà del bullismo è, da tempo, ampiamente diffusa nella scuola, anche se spesso sottovalutata o sottaciuta. Sono diverse e numerose le evidenze che sostengono l’importanza di intervenire con urgenza, per migliorare il clima relazionale all’interno delle istituzioni scolastiche, elemento che presenta il presupposto ineludibile di ogni azione educativa. Il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo va inquadrato all’interno delle prospettive sociologiche e psicologiche, che contraddistinguono la realtà degli adolescenti dei nostri giorni. La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo “in presenza”, il fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso la rete, con il cattivo utilizzo dei vari social e l’uso degli smartphone. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi, attivando sinergie tra le istituzioni e le famiglie e gli studenti stessi, con l’obiettivo di accrescere il senso della legalità, visto il dilagare di casi di cronaca da cui traspare un’emergenza talvolta sottovalutata.
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:
- dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”;
- dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile.
- dalla Legge n.71/2017
Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:
- Il dirigente scolastico:
- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell’area dell’informatica, partendo dall’utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all’interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- Il referente del “BUllismo e cyberbullismo”:
- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d’istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio;
- Il collegio docenti:
- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.
- Il consiglio di classe:
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all’approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all’interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.
- Il docente:
- intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell’attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.
- I genitori:
- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
- Gli alunni:
- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d’Istituto o nella Consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, progetti di solidarietà e creatività);
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.
Mancato rispetto delle regole in materia di disciplina
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:
- la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata;
- l’intenzione di nuocere;
- l’isolamento della vittima.
Rientrano nel Cyberbullismo:
- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
- Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line.
- Sexting: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l’utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
- Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.
Sanzioni disciplinari
I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. Per ciò che riguarda il cyberbullismo, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia.
Integrazione al Regolamento di Istituto
Sezione “Comportamenti relativi all’emergenza COVID19 e nella didattica a distanza”
Comportamenti relativi all’emergenza COVID19
Gli studenti sono tenuti ad attenersi alle disposizioni relative all’emergenza COVID19 che verranno aggiornate e comunicate in ottemperanza alle disposizioni del CTS e del Ministero dell’Istruzione. I docenti e i collaboratori scolastici sono tenuti ad effettuare la sorveglianza rispetto all’osservanza delle disposizioni invitando subito all’osservanza delle stesse e segnalando su registro elettronico e/o al Dirigente o ai suoi collaboratori eventuali rifiuti o reiterazioni. Le trasgressioni saranno sanzionate con le modalità e procedure già indicate nel regolamento per quelle non strettamente legate all’emergenza COVID 19.
Comportamenti nella didattica a distanza
Il comportamento durante l’eventuale didattica a distanza sincrona e asincrona deve attenersi agli stessi principi fondamentali già indicati nel Regolamento d’Istituto, con particolare attenzione agli aspetti relativi alla privacy dei partecipanti (studenti, docenti, eventuale personale esterno). Le registrazioni delle lezioni on line sono possibili solo su espressa autorizzazione del docente, utilizzabili solo per motivazioni didattiche, non possono essere diffuse con alcun mezzo. Nell’attività sincrona le telecamere degli studenti dovranno essere accese, si terrà comunque tener conto delle eventuali difficoltà tecniche e di larghezza di banda. Le trasgressioni saranno sanzionate con le modalità e procedure già indicate nel regolamento per quelle non strettamente legate alla didattica a distanza.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO