Voto di condotta

Attribuzione del voto di condotta (art. 7 DPR n. 122 del 22 giugno 2009)

Il Decreto Legge n. 137/2008, convertito nella Legge n. 169/2008, all’art. 2 rende la votazione sul comportamento degli studenti, espressa in decimi e attribuita dal Consiglio di Classe, un elemento che concorre alla valutazione complessiva dell’alunno e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. La valutazione del comportamento degli studenti è formulata in relazione a:

  • i livelli di consapevolezza raggiunti in riferimento ai valori della cittadinanza e della convivenza civile;
  • la capacità di rispettare le norme che disciplinano la vita dell’istituzione scolastica, condivise e sottoscritte nel patto di corresponsabilità;
  • la capacità di esercitare in maniera corretta i propri diritti all’interno della comunità scolastica, nel rispetto degli altri;
  • la consapevolezza e l’adempimento dei propri doveri
  • il modo di implicazione dello studente nell’attività di Alternanza scuola-lavoro

La valutazione espressa in sede di scrutinio tiene conto dell’insieme dei comportamenti dello studente; scaturisce da un giudizio complessivo di maturazione, crescita civile,  culturale ,anche nell’ambito dell’alternanza scuola –lavoro, dell’alunno nel corso dell’intero anno scolastico; è formulata considerando i miglioramenti comportamentali realizzati dallo studente. Il voto di condotta è attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per le operazioni di scrutinio, in base ai criteri sopra elencati, in rapporto alla seguente tabella di valutazione, applicata tenendo conto dei livelli – anche diversi – raggiunti dallo studente nei cinque ambiti indicati.

La griglia può essere scaricata al seguente  link.